E’ riconducibile anch’esso al mantra del cambiamento, quale sottospecie del medesimo genere propagandistico e grottesco dell’argomentare per bubbole, un altro caposaldo dei fedeli sostenitori del sì, collocabile ai confini del misticismo tantrico-costituzionale: la riforma del Senato e il necessario superamento del bicameralismo perfetto.
Ovvio che, per soddisfare tale imprescindibile necessità, dettata da somme esigenze di efficienza e semplificazione, i neo costituenti abbiano scelto il sentiero luminoso ed essenziale della chiarezza.
Ma lo hanno percorso bendati.

Art. 70, testo vigente.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Art. 70, nuovo testo.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all’articolo 71, per le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore di cui all’articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.
Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata. 
L’esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all’articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti. 
I disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. 
I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti. 
Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all’esame della Camera dei deputati.
Sull’estetica della carta non voglio aggiungere altro. E sì, lo so, in molti prima di me hanno giocato a mettere a confronto i due testi. Osservo qui, in disparte la tentazione di ricorrere al sarcasmo per commentare, che il mantra di cui sopra ha generato un mostro tentacolare destinato ad accrescere, e non a ridurre, le complicazioni; che il bicameralismo perfetto ha ceduto il passo ad una idea confusa e imperfetta di differenziazione delle competenze, destinata ad alimentare nuovi conflitti ed ulteriore confusione; che l’obiettivo dello snellimento del procedimento legislativo è perseguito e realizzato sostituendo ad uno una molteplicità di tipi ed introducendo meccanismi farraginosi e variegati di lettura e approvazione dei disegni di legge, i quali hanno già stimolato la fantasia definitoria degli interpreti: bicamerale paritario, monocamerale, bicamerale asimmetrico, monocamerale rinforzato, abbreviato, a data certa, come se fosse antani.
Alter Jack's blog

Segui il blog!

Segui Alter Jack iscrivendoti alla sua newsletter. Sarai avvisato via email della pubblicazione di nuovi articoli su questo blog.

Tranquillo, Alter Jack odia lo spam...

 

Consenso privacy

Grazie, non ti resta che attendere la email di conferma.